VENETO – COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI DI SERVIZIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DI CATEGORIA C – EDUCATORE ASILO NIDO, A TEMPO PARZIALE 50%, CON ELEVATA ELASTICITA’ E MODIFICABILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO – SCADE 22/08/18  VENETO – COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA  VENETO – COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA  VENETO – COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA  VENETO – COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
REQUISITI:
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, così come modificato dall’art. 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 14, e delle Delibere della Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 – Allegato A – e n. 2179 del 13.12.2011):
– diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d’infanzia o di assistente per l’infanzia o di dirigente di comunità o diploma di laurea in scienze della formazione primaria o quello in scienze dell’educazione o comunque diploma di scuola media superiore o diploma di laurea idonei allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica;
laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell’educazione con indirizzo nido e/o scuola dell’infanzia; diploma dell’Istituto tecnico per i servizi sociali – indirizzo esperto in attività ludico-espressive – idoneo allo svolgimento dell’attività psico-pedagogica; diploma o laurea di insegnante o educatore della prima infanzia.
Inoltre, ai sensi dell’art.1 della Legge 205/2017 (Legge di stabilità) sono ammessi a partecipare
coloro che alla data dell’entrata in vigore della predetta legge di stabilità (1.1.2018) sono in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
b) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
c) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da
dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione
dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
I candidati rientranti nelle lettere b), c) e d) dovranno intraprendere entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della legge 205/2017 un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti
formativi universitari di cui all’art. 1, comma 597, della medesima legge, con superamento dello
stesso, pena la futura cancellazione dalla graduatoria approvata (salvo ulteriori interventi normativi
modificativi della disciplina attualmente in essere).
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 13.4.2017 n. 65, a decorrere dall’anno 2019/2020 l’accesso ai posti di educatore per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di:
1. Laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori
dei servizi educativi per l’infanzia;
2. Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
3. Titoli acquisiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di
cui ai precedenti punti 1 e 2, conseguiti entro la data di entrata in vigore del citato decreto
(31.05.2017)
PERTANTO A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, LA GRADUATORIA APPROVATA A SEGUITO DELLA PRESENTE SELEZIONE, SARÀ AGGIORNATA PREVEDENDO LA CANCELLAZIONE DEI CANDIDATI CHE, NEL FRATTEMPO, NON ABBIANO ACQUISITO GLI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO DESCRITTI NELLA NORMATIVA SOPRA CITATA (SALVO NUOVE MODIFICHE NORMATIVE).
Causa la sussistenza di dubbi interpretativi in merito ai titoli di studio necessari per le selezioni per
posti di educatore di asilo nido, derivanti dalla diversa disciplina introdotta dal D. Lgs. 13.4.2017, n.
65 (art. 14, comma 3) e dalla Legge 27.12.2017, n. 205 (art. 1, comma 595 e seguenti), l’Amministrazione si riserva di depennare dalla graduatoria i candidati in possesso di titolo di
studio/requisito che venisse dichiarato dalla normativa o da interpretazioni autentiche – applicabili
dal giorno di pubblicazione del presente bando – non idoneo per la copertura dei posti di educatore
di asilo nido.
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO DAL BANDO DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.
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