MIUR: PROCEDURA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA

PROCEDURA STRORDINARIA, PER TITOLI E DESAMI, PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO (Decreto n. 510).
SCADE 03/07/2020  MIUR: PROCEDURA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA 
MIUR: PROCEDURA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA

REQUISITI:

 Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,  del  Decreto  Legge,  la
partecipazione alla procedura e'  riservata  ai  soggetti,  anche  di
ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per  la  presentazione
della domanda, posseggono i seguenti requisiti: 
      a.  tra  l'anno  scolastico  2008/2009  e   l'anno   scolastico
2019/2020 hanno svolto, su posto comune o  di  sostegno,  almeno  tre
annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili  come  tali
ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999,  n.  124.
Il  servizio  svolto   su   posto   di   sostegno   in   assenza   di
specializzazione e' considerato valido ai fini  della  partecipazione
alla  procedura  straordinaria  per  la  classe  di  concorso,  fermo
restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che  raggiungono
le tre annualita' di servizio prescritte  unicamente  in  virtu'  del
servizio  svolto  nell'anno  scolastico  2019/2020  partecipano   con
riserva  alla  procedura  straordinaria.  La   riserva   e'   sciolta
negativamente  qualora  il  servizio  relativo  all'anno   scolastico
2019/2020 non soddisfi le condizioni di  cui  al  predetto  art.  11,
comma 14, entro il 30 giugno 2020; 
      b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli  di  cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre; 
      c. per il posto comune, il titolo di studio previsto  dall'art.
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
59, coerente con la  classe  di  concorso  richiesta  fermo  restando
quanto previsto dall'art. 22,  comma  2,  del  predetto  decreto  con
riferimento  alle  classi  di  concorso   a   posti   di   insegnante
tecnico-pratico,  individuate  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  9  maggio
2017, n. 259,  ovvero  il  titolo  di  abilitazione  o  di  idoneita'
concorsuale nella specifica classe di concorso. 
      d. per  il  posto  di  sostegno,  il  titolo  di  accesso  alla
procedura e l'ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo
quanto stabilito al comma 3. 
    2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo
se: 
      a. prestato nelle scuole secondarie statali; 
      b. prestato nelle forme di cui  al  comma  3  dell'art.  1  del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   134,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche'  di  cui
al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma  6,  del  Decreto
Legge.  Il  predetto  servizio  e'  considerato  se   prestato   come
insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa  tra
quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
14 febbraio 2016, n.  19,  e  successive  modificazioni,  incluse  le
classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo  art.
2. 
    3. Ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter  del  decreto  Legge,  sono
ammessi con riserva alla procedura straordinaria di  cui  all'art.  1
per  i  posti  di  sostegno,  i  soggetti  iscritti  ai  percorsi  di
specializzazione all'insegnamento di sostegno  avviati  entro  il  29
dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso  di
conseguimento del relativo titolo di  specializzazione  entro  il  15
luglio 2020. 
    4.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero  la  specializzazione  per  l'insegnamento  su  posto   di
sostegno o il titolo di accesso  alla  classe  di  concorso,  abbiano
comunque presentato la relativa domanda di  riconoscimento  ai  sensi
della normativa vigente, entro il termine per la presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La  riserva
si scioglie positivamente a far data dall'adozione del  provvedimento
di riconoscimento adottato dalla competente struttura  del  Ministero
dell'istruzione, ovvero, in caso di diniego, con  l'esclusione  dalla
procedura o depennamento dalla graduatoria. 
    5. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche  amministrazioni  richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. I  candidati  sono  ammessi  alla  procedura  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi,  l'USR  responsabile  della  procedura  dispone
l'esclusione dei  candidati  in  qualsiasi  momento  della  procedura
stessa.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

I candidati presentano istanza di partecipazione  al  concorso
unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82 attraverso l'applicazione «Piattaforma Concorsi e
Procedure selettive» previo possesso delle  credenziali  SPID,  o  in
alternativa, di un'utenza valida per l'accesso  ai  servizi  presenti
nell'area riservata del Ministero  con  l'abilitazione  specifica  al
servizio  «Istanze  on  Line  (POLIS)  partire dalle ore  9.00  del 28  maggio
2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020. 

TASSA DI CONCORSO: € 40,00

Clicca qui per LINK ALLA GAZZETTA UFFICIALE

 

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin